mercoledì 6 giugno 2007

L'acqua è nostra!

Progettoh2o : Presentata la proposta di legge

Presentato il primo stralcio della Proposta di legge a livello regionale portata avanti dal Coordinamento nazionale Progettoh2o, per la modifica della legge attuale in materia di gestione idrica degli acquedotti , per una gestione più equa delle risorse idriche nazionali ,affinchè l’acqua diventi finalmente un bene pubblico e sociale e non una merce su cui speculare. La proposta di legge dovrà esere accompagnata da una raccolta firme , a tal riguardo stanno nascendo dei Coordinamenti a livello regionale , che possano raccogliere le firme necessarie a coordinare le azioni di protesta sul territorio.



ART. 1 FINAILITA’ DELLA LEGGE



L’articolo stabilisce la finalità della legge, con l’individuazione della necessità che il servizio idrico sia pubblico al fine di poter garantire un’equa redistribuzione della risorsa in questione; ciò sarà reso possibile con la individuazione di limiti e garanzie nell’accesso all’acqua nonchè con la socializzazione del servizio medesimo.



ART. 2 PRINCIPI GENERALI



L’articolo definisce i principi posti a fondamento della legge. L’acqua viene definita bene di prima necessità ed in quanto tale da tutelare poichè necessaria alla vita dell’uomo; l’acqua non può essere definita merce, deve esulare da forme di mercificazione, l’accesso all’acqua è un diritto inviolabile ed indisponibile che rimane sottratto alla disciplina per i beni immessi nel mercato. Il principio fondamentale della legge è la razionalizzazione delle risorse ed il libero accesso alle medesime.



ART. 3 PIANIFICAZIONE IDRICA E RISERVE



L’articolo stabilisce che, con cadenza biennale, il consiglio regionale vari un prospetto sullo stato del sitema idrico in base alle divisioni fra i vari Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) così come previsti dalla Legge Galli; ogni regione dovrà dotarsi, in base alla conformità del territorio ed alle esigenze, di un bacino idrico di riserva (BIR) al fine di poter far fronte ad ogni crisi settoriale o calamità naturali: siccità prolungate, incendi, malfunzionamenti di acquedotti, ecc. L’accesso all’acqua va sempre e comunque garantito.



ART. 4 SCALA DELLE ESIGENZE IDRICHE



Il diritto di accesso all’acqua viene riconosciuto sulla base di esigenze idriche prestabilite. La scala delle esigenze è così determinata: 1) Uso per alimentazione e comunque uso casalingo 2) Uso agricolo 3) Uso industirale 4) Tutti gli altri usi. Solo dopo aver soddisfatto un livello si può passare al livello inferiore, così che non vi siano anelli della catena che rimangano privi della necessaria copertura idrica. La vita dell’uomo viene prima di ogni altra esigenza.



ART. 5 GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO



Il servizio idrico è un servizio pubblico. Le società che gestiscono l’erogazione dell’acqua sono pubbliche e le modalità di partecipazione dei privati verranno stabiliti in base ai criteri indicati dalla presente legge; la presenza dello Stato è valvola garante dell’equa allocazione della risorsa idrica, nonchè è a tutela del consumatore contro costi di mercato che hanno funzioni squisitamente speculative.



ART. 6 SERVIZIO IDRICO SOCIALIZZATO



Ogni società operante nei vari Ato approva un bilancio annuale. Per i super profitti, vale a dire le entrate che elevano a potenza il guadagno, è prevista un’apposita regolamentazione; i costi sostenuti vanno comunque coperti dalle entrate, i guadagni superiori ad una determinata soglia devono, obbligatoriamente, essere reinvestiti nell’azienda di erogazione del servizio idrico stesso. Il reinvestimento deve essere volto alla manutenzione degli acquedotti, al miglioramento delle condizioni lavorative, all’aumento possibile del numero dei lavoratori, all’efficienza del servizio anche in condizioni critiche: ciò è possibile solo evitando speculazioni sugli incassi.



ART. 7 INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PRIVATA



La partecipazione privata non è esclusa ma viene impedita una partecipazione maggioritaria nelle società. Le società di gestione del servizio idrico sono necessariamente a partecipazione pubblica, la partecipazione privata deve comunque essere giustificata dalla necessità di interventi in specifici settori in cui il capitale privato può apportare miglioramenti.



ART. 8 FINANZIAMENTI REGIONALI



Il Consiglio regionale deve destinare il 10% delle proprie entrate al finanziamento delle società di gestione del servizio idrico. Le entrato sono da considerarsi in senso generico, valutate le imposte dirette da cui la regione trae proventi, tanto quanto i finanziamenti dello Stato o della CEE; nel bilancio annule, la regione deve prevedere una voce SISTEMA IDRICO il cui valore non può scendere mai al di sotto del 10% delle risorse economiche predisposte per l’anno entrante. Il valore di riserva può variare in base alle esigenze, ferme restando le riserve in questione.



ART. 9 FONDO DI GARANZIA



Parte delle risorse riservate al sistema idrico vengono destinate ad un apposito fondo di garanzia regionale. Questo garantirà l’autonomia finanziaria del sistema anche in momenti più duri, permettendo la continuità nell’erogazione di risorse economiche necessarie al corretto funzionamento dell’intero apparato. Se per motivi strtturali l’erogazione finanziaria scende sotto il 10%, comunque deve essere garantito il 2% del bilancio regionale da destinarsi al fondo di garanzia.



ART. 11 FORMAZIONE DI UN ORGANO DI GARANZIA E MONITORAGGIO



L’entrata in vigore della legge comportarà la creazione di un nuovo organo di monitoraggio con specifici compiti di controllo sul territorio; nello specifico i compiti verranno definiti in sede di approvazione della legge, ma comunque saranno inerenti la raccolta di informazioni sul bacino d’utenza del sistema idrico, lo stato di manutenzione degli acquedotti, il rispetto del reinvestimento dei super profitti, il divieto di speculazione finanziaria.



ART. 10 SURPLUS GARANTITO AL NUCLEO FAMILIARE



Ad ogni nucleo familiare è garantito un quantitativo di acqua gratuito al mese. Il quantitativo è fissato in base al numero di componenti della famiglia, considerando un’esigenza singola di circa 30 litri giornalieri d’acqua per persona; superata la soglia gratuita, sarà prevista una tariffazione a scaglioni crescenti in base al consumo.



ART. 12 MANUTENZIONE ACQUEDOTTI



La corretta erogazione dell’acqua può avvenire solo con una piena manutenzione degli acquedotti che garantiscono l’accesso alla medesima; il controllo sullo stato degli acquedotti verrà effettuato ogni semestre e, in caso di esigenze immediate, si farà direttamente uso del fondo di garanzia.



ART. 13 DEFINIZIONE ZONE A RISCHIO



Nella pianificazione annuale, il Consiglio Regionale dovrà anche tenere conto delle zone a maggiore rischio di siccità o comunque di isolamento idrico, predisponendo studi di settore per valutare gli interventi concreti al fine di soddisfare le esigenze idriche così come classificate all’art. 4.



ART. 14 ABROGAZIONE NORME IN CONTRASTO



L’articolo stabilisce l’abrogazione di tutte le norme in contrasto con i disposti della presente legge.


www.progettoh20.it


 

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