martedì 24 giugno 2008

IL FASCISMO OGGETTIVO. (I)

Si dice che il giudizio sul fascismo va consegnato alla storia. E si potrebbe anche essere d’accordo. Ma proprio per consegnare quel Ventennio alla storia è necessario che il giudizio sia oggettivo. Sia, cioè, il risultato dell’analisi dei fatti oggettivi che l’hanno posto in essere.



Ora, è possibile ritenere che i fatti di un sistema politico e sociale vadano rintracciati nelle sue realizzazioni e che, in un sistema politico e sociale “di diritto”, le realizzazioni concrete sono conseguenza delle sue leggi. In uno stato di diritto, cioè, le leggi, quando trovano ed hanno applicazione, sono fatti oggettivi. E’ attraverso la lettura delle leggi promulgate e rese operative che si può avere un quadro sostanzialmente esatto sul merito di quel che fu o non fu un dato sistema politico e sociale.



Troppo spesso, invece, i giudizi sul fascismo sono dettati da valutazioni soggettive, spesso irrazionali, tanto da parte di chi a quel regime si sente ostile tanto, ed è anche peggio, da parte di chi pensa di poterlo assolvere o esaltare. In un caso e nell’altro, insomma, è il pregiudizio e non il giudizio che viene consegnato alla storia.



Per ovviare a tanto, “il Fondo” ritiene cosa utile proporre agli strumenti di valutazione dei suoi lettori i fatti, cioè le leggi promulgate durante il Ventennio 1925 - 1944.



Di necessità, non potranno essere pubblicate tutte: lo saranno quelle fondamentali (per tranquillizare i non e gli anti, si anticipa che sarà proposto anche il testo delle “leggi razziste”). E non tutte, sempre per necessità di spazio e agilità di lettura, secondo il testo integrale: in tali casi, il riferimento alla norma (numero e data di promulgazione) seguirà un breve appunto che ne riassume il contenuto (come avviene in questa prima parte).



La data del 1925, come inizio cronologico della serie di leggi che saranno proposte alla lettura, è scelta perché fu proprio da quell’anno che si può cominciare a parlare correttamente di “Regime Fascista”: con la promulgazione delle cosiddette “leggi fascistissime”, infatti, si incise radicalmente nella Costituzione del Regno d’Italia (Statuto Albertino). Tanto radicalmente che nulla fu, poi, come prima.



Fino ad allora, i provvedimenti legislativi presi dal governo, che - occorre ricordarlo - era di coalizione democratica molto larga, come ad esempio questi: Tutela lavoro donne e fanciulli - (R.D. 653/1923); Maternità e infanzia - (R.D. 2277/1923); Assistenza ospedaliera per i poveri - (R.D. 2841/1923); Assicurazione contro la disoccupazione - (R.D. 3158/1923); Assicurazione invalidità e vecchiaia - (R.D. 3184/1923); Riforma “Gentile” della scuola - (R.D. 2123/1923); tali provvedimenti - dicevo - possono essere sì inquadrati nello spirito del fascismo e come conseguenza del programma dei Fasci di Combattimento del 1919, ma non segnano sostanziali discontinuità istituzionali.



E’, invece, dal 3 gennaio 1925 (data del discorso in Parlamento di Mussolini che anticipa i nuovi provvedimenti), che il fascismo si fa “Regime” aprendo una nuova pagina istituzionale nella storia d’Italia.






LE “LEGGI FASCISTISSIME”





Legge 26 novembre 1925 n° 2029: tutti i corpi collettivi operanti in Italia (associazioni, istituti, enti) su richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza hanno l’obbligo di consegnare statuti, atti costitutivi, regolamenti interni, elenchi di soci e di dirigenti. In caso di infedele (o omessa) dichiarazione, il prefetto procede allo scioglimento, mentre sanzioni detentive indeterminate e sanzioni pecuniarie pesantissime, da un minimo di 2.000 ad un massimo di 30.000 lire;



Legge 24 dicembre 1925 n° 2300: allontanamento del servizio di tutti i funzionari pubblici che rifiutano di prestare giuramento di fedeltà al regime;



Legge 24 dicembre 1925 n° 2263 (primo intervento strutturale in materia costituzionale):


  • Il Presidente termina di essere individuato come Presidente del Consiglio per diventare Primo Ministro Segretario di Stato, ottenendo la supremazia sugli altri Ministri i quali cessano di essere suoi colleghi (diventano suoi subordinati gerarchici). I singoli Ministri possono essere sfiduciati sia dal Re che dal Primo Ministro;

  • il capo del Governo è nominato e revocato dal Re ed è responsabile dell’indirizzo generale politico del Governo solo verso il Re, pertanto il Capo del Governo non è responsabile verso il Parlamento (non c’è rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo);






Legge 31 gennaio 1926 n° 100: attribuisce la facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;



Legge 4 febbraio 1926 n° 237: modifica l’ordinamento municipale, eliminando il consiglio comunale, (elettivo dal 1848), e il sindaco (elettivo dal 1890). Al sindaco subentra il podestà, egli è nominato con decreto reale e resta in carica 5 anni. Il podestà è, quindi, rappresentante del Governo ed esercita le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.



Regio decreto 6 novembre 1926 n° 1848: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con il quale vengono ampliati i poteri dei prefetti ossia sciogliere associazioni, enti, istituti, partiti, gruppi e organizzazioni politiche e istituisce il confino come sanzione principale nei confronti dei soggetti che erano contro il regime;



Legge 25 novembre 1926 n° 2008 (provvedimento per la difesa dello Stato presentati dal Ministro della giustizia Alfredo Rocco):



- art. 1: qualunque attentato diretto contro le persone del Re, della Regina, del Reggente, del Principe ereditario e del Primo Ministro viene sanzionato con la pena di morte;



- art. 3: l’istigazione all’attentato, a mezzo stampa, diventa un reato specifico punito con la reclusione da 15 a 30 anni;



- art. 5: la diffusione all’estero di “voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato” tali da nuocere al prestigio statale o agli interessi nazionali, comporta la reclusione da 5 a 15 anni, accompagnata dall’interdizione permanente dei pubblici uffici, dalla perdita immediata della cittadinanza italiana e dalla confisca dei beni;



- art. 7: per applicare il “provvedimento per la difesa dello Stato” venne istituito il Tribunale speciale. Le sentenze del Tribunale speciale erano immediatamente esecutive e inappellabili. (I- continua)



Articolo di Miro Renzaglia, tratto da "IL FONDO".

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